Art. 8-octies — Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2179
All'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattivita', appartenenti, in particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonche' al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni".
Testo vigente dal 8 giugno 2008
