Art. 48-bis — Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia
1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "europei o" sono sostituite dalle seguenti: "europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi";
- b)all'articolo 91, comma 1-bis, la parola: "5.000" e' sostituita dalla seguente: "25.000"
Testo vigente dal 1 gennaio 2022
