Art. 37 — Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard
All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)le parole «la Commissione e' formata da undici componenti» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione e' formata da dodici componenti»;
- b)dopo le parole «Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie,» sono aggiunte le seguenti: «uno designato dall'Autorita' politica delegata in materia di coesione territoriale,».
Testo vigente dal 6 novembre 2021
