All'articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ((il secondo periodo e' sostituito)) dal seguente: «Il bando indica in relazione alle assunzioni degli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del Presidente dalla Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.». Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia a livello di singolo ufficio giudiziario nell'attuazione del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, nonche' al fine di garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia attraverso una gestione piu' efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 16, comma 3:
  • 1)alla lettera b), le parole «anche informatici» sono soppresse;
  • 2)alla lettera d) le parole «dei beni ad essi relativi.» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni ad essi relativi;»;
  • 3)dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «d-bis) servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; ((attuazione)) delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilita', trasparenza e pubblicita'; monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attivita' della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.»;
  • b)all'articolo 16, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari.»;
  • c)all'articolo 17, la parola «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria e' istituito un posto di Capo dipartimento, un posto di vice Capo dipartimento e un posto di funzione per l'Ufficio del Capo dipartimento ed e' resa stabile la struttura dirigenziale di livello generale per il coordinamento delle politiche di coesione di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, inclusi i due uffici dirigenziali di livello non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria e' incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni di livello non generale. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, e' istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario e' aumentata di una unita' di dirigente generale penitenziario. ((4-bis. Per il potenziamento funzionale delle attribuzioni demandate all'amministrazione della giustizia minorile e di comunita', con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, e' istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia un ufficio di livello dirigenziale non generale di seconda fascia del comparto Funzioni centrali, per la gestione dell'area contrattuale, per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e' aumentata di un'unita')) Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2, 3 ((, 4 e 4-bis)), a decorrere dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)) e fino al 30 giugno 2022, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. ((Sullo stesso regolamento)) il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. ((6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.351.521 per l'anno 2022, di euro 1.674.739 per l'anno 2023, di euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.351.521 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a euro 1.674.739 per l'anno 2023, a euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e a euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)) Al fine di conseguire gli obiettivi di complessiva riduzione dell'arretrato della Giustizia amministrativa stabiliti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, qualora i concorsi espletati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, non abbiano consentito di coprire tutti i posti messi a concorso, l'Amministrazione puo' coprire i posti rimasti vacanti, a parita' di spesa, mediante scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati idonei, non vincitori, anche di altro profilo, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno delle professionalita' dei candidati idonei presenti nelle graduatorie, oppure mediante una nuova procedura concorsuale alla quale sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano presentato domanda per la procedura indetta dal Segretario generale della Giustizia amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano stati ammessi a partecipare alla prova scritta del corrispondente profilo perche' non rientranti nella percentuale prevista dall'articolo 8 del bando. Alla nuova procedura e' ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. La procedura concorsuale e' unica per ogni Ufficio giudiziario previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 ed e' costituita da una prova scritta.

Testo vigente dal 1 gennaio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2021 al 1 gennaio 2022. 38 parole tolte, 146 parole aggiunte in 3 capoversi.

All'articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il secondo periodotolto: , e' sostituito dal seguente: «Il bando indica in relazione alle assunzioni degli uffici …

… organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; tolto: implementazione aggiunto: attuazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri …

… organica del personale dirigenziale penitenziario e' aumentata di una unita' di dirigente generale penitenziario. aggiunto: 4-bis. Per il potenziamento funzionale delle attribuzioni demandate all'amministrazione della giustizia minorile e di comunita', con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, e' istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia un ufficio di livello dirigenziale non generale di seconda fascia del comparto Funzioni centrali, per la gestione dell'area contrattuale, per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e' aumentata di un'unita' Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2, 3 tolto: e 4aggiunto: , 4 e 4-bis, a decorrere dalla data di entrata in vigore tolto: della presente legge aggiunto: del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, il regolamento di organizzazione del Ministero della … e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. tolto: Sugli stessi decreti aggiunto: Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. aggiunto: 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.tolto: 285.376aggiunto: 351.521 per l'anno 2022, di euro 1.tolto: 542.450aggiunto: 674.739 per l'anno 2023, di euro 1.tolto: 546.256aggiunto: 678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.tolto: 550.061aggiunto: 682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.tolto: 553.867aggiunto: 686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.tolto: 557.672aggiunto: 689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.tolto: 561.478aggiunto: 693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.tolto: 285.376aggiunto: 351.521 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale … finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustiziaaggiunto: , e, quanto a euro 1.tolto: 542.450aggiunto: 674.739 per l'anno 2023, aggiunto: a euro 1.tolto: 546.256aggiunto: 678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, aggiunto: a euro 1.tolto: 550.061aggiunto: 682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, aggiunto: a euro 1.tolto: 553.867aggiunto: 686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, aggiunto: a euro 1.tolto: 557.672aggiunto: 689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e tolto: di aggiunto: a euro 1.tolto: 561.478aggiunto: 693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96aggiunto: , della legge 23 dicembre 2014, n. 190tolto: . Al fine di conseguire gli obiettivi di complessiva riduzione dell'arretrato della Giustizia amministrativa …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152~art35 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari