Art. 35-bis — Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari

In relazione all'adozione dei migliori modelli organizzativi per l'abbattimento dell'arretrato e per la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari, secondo gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'alinea, dopo la parola: "sentiti," sono inserite le seguenti: "per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso," e dopo la parola: "civili," e' inserita la seguente: "penali,";
  • b)dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: "b-bis) per il settore penale, i criteri di priorita' nella trattazione dei procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura".

Testo vigente dal 1 gennaio 2022

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152~art35bis · fonte del testo

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