Sostegno della mobilita', anche internazionale, dei docenti universitari All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)((il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, le universita' possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attivita' di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali."));
  • b)al terzo periodo le parole «Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti «Ministro dell'universita' e della ricerca» e dopo le parole «previo parere» sono inserite le seguenti: «, in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui e' ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonche' in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama ((,))». Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. ((Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le universita' possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre universita' nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso universita' straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle universita'.)) Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del primo periodo, ai candidati e' richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16. Le universita' pubblicano ((nel proprio sito internet istituzionale)) l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non da' diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Universita'. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata puo' essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalita' di cui al secondo periodo. 5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attivita' di ricerca traslazionale, preclinica e clinica ((...)). ((Coloro che partecipano alle procedure di cui al presente comma devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.)) 5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
  • b)all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «universita' stessa» sono aggiunte le seguenti: «((, ovvero)) alla chiamata di cui all'articolo 7, ((comma 5-bis))». (( Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli Enti possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attivita'. Gli Enti pubblicano nel proprio sito internet l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura dei posti di cui al presente comma. 3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 3-bis possono partecipare anche professori universitari associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purche' in servizio da almeno cinque anni presso l'universita'". 2-ter. Le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro della salute))

Testo vigente dal 1 gennaio 2022

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2021 al 1 gennaio 2022. 119 parole tolte, 284 parole aggiunte in 4 capoversi.

a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: tolto: « aggiunto: "Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilanciotolto: , e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, le universita' possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario tolto: eaggiunto: , di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'esterotolto: , ovvero aggiunto: o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati tolto: sul aggiunto: nel territorio italiano, in attivita' di ricerca o insegnamento a livello universitarioaggiunto: , che ricoprono da almeno un trienniotolto: , che ricoprono una posizione accademica equipollente in aggiunto: presso istituzioni universitarie o di ricerca estere aggiunto: una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenzatolto: , aggiunto: definite e aggiornate ogni tre annitolto: , definite dal Ministro dell'Universita' aggiunto: dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il tolto: CUN, ovvero che abbiano gia' svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'universita' e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle universita' italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di aggiunto: Consiglio universitario nazionale, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta … esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da tolto: Amministrazioni aggiunto: amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.tolto: »aggiunto: ";

… chiamata, nonche' in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara famaaggiunto: ,». Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita' di tolto: bilanci, aggiunto: bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, tolto: e per far aggiunto: per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le universita' possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati tolto: gia' in servizio da almeno cinque anni presso altre universita' nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente tolto: impiegati aggiunto: impegnati all'estero in attivita' di ricerca o di insegnamento tolto: che ricopronoaggiunto: , che ricoprono da almeno cinque anni presso universita' straniere una posizione accademica equipollente tolto: presso universita' straniere, sulla base di tabelle di corrispondenzatolto: , aggiunto: definite e aggiornate ogni tre annitolto: , definite dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il tolto: CUN aggiunto: Consiglio universitario nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla tolto: rispondenza aggiunto: corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di … per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16. Le universita' pubblicano tolto: sul proprio sito aggiunto: nel proprio sito internet istituzionale l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura … cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attivita' di ricerca traslazionale, preclinica e clinica tolto: purche'aggiunto: .... Coloro che partecipano alle procedure di cui al presente comma devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale tolto: nella qualifica corrispondente nel settore specifico. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro della salute, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente comma aggiunto: per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura. 5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «universita' stessa» sono aggiunte le seguenti: «aggiunto: , ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bistolto: .».aggiunto: ». Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli Enti possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attivita'. Gli Enti pubblicano nel proprio sito internet l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura dei posti di cui al presente comma. 3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 3-bis possono partecipare anche professori universitari associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purche' in servizio da almeno cinque anni presso l'universita'". 2-ter. Le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro della salute

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152~art26 · fonte del testo

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