Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinita' e attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie. I gruppi scientifico-disciplinari:

  • a)sono utilizzati ((ai fini dell'individuazione dei requisiti di produttivita' e di qualificazione scientifica)) di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;
  • b)sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
  • c)possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e all'indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
  • d)sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non puo' essere superiore a quello dei settori concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonche' alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari e' effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro.

Testo vigente dal 8 agosto 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2022 al 8 agosto 2026. 7 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) sono utilizzati ai fini tolto: delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione aggiunto: dell'individuazione dei requisiti di produttivita' e di qualificazione scientifica di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;

… novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. tolto: 5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari e' effettuato con decreto del Ministro, … mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministroaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2010-12-30;240~art15 · fonte del testo

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