L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del predetto articolo 26, purche' la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia gia' stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo articolo.

Testo vigente dal 22 aprile 2023

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13~art7bis · fonte del testo

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