Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 giugno 2006

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 2005 al 20 giugno 2006. 275 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in assenza di autorizzazione. Il gestore che fornisce informazioni false relativamente a quanto richiesto dall'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE, salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantita' cui avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera. Il gestore che omette di comunicare all'autorita' nazionale competente le informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce informazioni false, salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in difformita' alle prescrizioni del presente decreto. In tutti i casi previsti dal presente articolo e' ordinata la chiusura dell'impianto fino al regolare adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia nel cui territorio e' stata commessa la violazione. Avverso il provvedimento che dispone le sanzioni amministrative pecuniarie e' esperibile il giudizio di opposizione previsto dalla normativa vigente. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, a tale data, continui a sussistere la violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva 2003/87/CE.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 APRILE 2006, N. 216

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216

    Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216 ha disposto(con l'art. 25, comma 1) che " Il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, e' abrogato fatte salve le sanzioni per le violazioni delle disposizioni ivi previste commesse fino alla data di entrata in vigore del presente decreto."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-12;273~art2bis · fonte del testo

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