Art. 14
[1]Disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operativita' della rete diplomatica e consolare
[2](( Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' incrementato di venti unita'. A tal fine e' autorizzata la spesa di 203.000 euro per l'anno 2017, di 414.120 euro per l'anno 2018, di 422.402 euro per l'anno 2019, di 430.850 euro per l'anno 2020, di 439.467 euro per l'anno 2021, di 448.257 euro per l'anno 2022, di 457.222 euro per l'anno 2023, di 466.366 euro per l'anno 2024, di 475.694 euro per l'anno 2025 e di 485.208 euro a decorrere dall'anno 2026. ((1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018))
Testo vigente dal 19 aprile 2017
