Art. 1 — Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Sono istituite, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ne' incrementi di dotazioni organiche
Testo vigente dal 19 aprile 2017
