((1. Il regime tariffario speciale al consumo della societa' RFI-Rete ferroviaria italiana Spa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e' applicato a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai servizi di trasporto ferroviari eserciti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale della societa' RFI, con esclusione dei servizi di trasporto di passeggeri effettuati sulle linee appositamente costruite per l'alta velocita' e alimentate a 25 kV in corrente alternata)) ((2. La componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al comma 1, e' ridotta, sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh, di un importo fino a un massimo di 80 milioni di euro. I consumi elettrici rilevanti ai fini della determinazione della componente tariffaria compensativa sono calcolati sulla base del numero di treni per chilometro elettrico rilevato dalla societa' RFI)) E' fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale e del trasporto ferroviario delle merci. La definizione dei pedaggi per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria non rientranti nel servizio universale e nel trasporto ferroviario delle merci tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti dalle disposizioni del presente articolo secondo un criterio di gradualita' valido per il primo triennio, in misura non superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non superiore al 70 per cento nell'anno 2016 e all'80 per cento nell'anno 2017. L'Autorita' per i trasporti vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato. 17

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 novembre 2017, n. 167

17

La L. 20 novembre 2017, n. 167 ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che "Fino alla data di entrata in vigore della riforma della struttura delle componenti tariffarie di cui all'articolo 1, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, come sostituita dal comma 5 del presente articolo, gli effetti dell'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si intendono limitati alla sola componente compensativa. Per gli oneri generali di sistema continua ad applicarsi quanto previsto dal regime tariffario speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80".

Testo vigente dal 12 dicembre 2017

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2014 al 12 dicembre 2017. 111 parole tolte, 74 parole aggiunte.

aggiunto: 1. Il regime tariffario speciale al consumo tolto: di aggiunto: della societa' RFI-Rete tolto: Ferroviaria Italiana S.p.A. aggiunto: ferroviaria italiana Spa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e' applicato a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai tolto: soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale e per il settore del trasporto ferroviario delle merci. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto - legge, sentite l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorita' per i trasporti, sono definite le modalita' di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le medesime modalita' previste per la sua adozione. Fino all'entrata in operativita' delle modalita' di individuazione dei consumi di cui al comma 1, la aggiunto: servizi di trasporto ferroviari eserciti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale della societa' RFI, con esclusione dei servizi di trasporto di passeggeri effettuati sulle linee appositamente costruite per l'alta velocita' e alimentate a 25 kV in corrente alternata 2. La componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al tolto: medesimo comma 1, e' ridottaaggiunto: , sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWhaggiunto: , di un importo aggiunto: fino a un massimo di 80 milioni di euro. tolto: 3. aggiunto: I consumi elettrici rilevanti ai fini della determinazione della componente tariffaria compensativa sono calcolati sulla base del numero di treni per chilometro elettrico rilevato dalla societa' RFI E' fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di … periodo, anche mediante accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercatoaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 novembre 2017, n. 167

    La L. 20 novembre 2017, n. 167 ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che "Fino alla data di entrata in vigore della riforma della struttura delle componenti tariffarie di cui all'articolo 1, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, come sostituita dal comma 5 del presente articolo, gli effetti dell'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si intendono limitati alla sola componente compensativa. Per gli oneri generali di sistema continua ad applicarsi quanto previsto dal regime tariffario speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91~art29 · fonte del testo

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