Art. 31 — Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi
Articolo soppresso dalla l. 11 agosto 2014, n. 116.
Abrogato dal 21 agosto 2014
Articolo soppresso dalla l. 11 agosto 2014, n. 116.
Abrogato dal 21 agosto 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2014
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2014 al 21 agosto 2014. 283 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: "2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione, con periodicita' non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento e' assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi e' comunque effettuato il 31 dicembre". Fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante "Modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del Testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 342/99)", fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo. La periodicita' di cui al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'introduzione di clausole conformi alla predetta periodicita', ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91~art31 · fonte del testo
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