Art. 12-bis — (Esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani). 1. I comuni possono disporre l'esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione
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Testo vigente dal 17 agosto 1996
