Art. 9 — Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari

All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti: "2-quater. Al fine di garantire l'informazione al consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole ((...)) alimentari e forestali mettono a disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi afferenti, secondo le modalita' prefissate d'intesa dai medesimi Ministeri. 2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive ((e gestori del servizio di telefonia))". All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari."

Testo vigente dal 12 agosto 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2006

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2006 al 12 agosto 2006. 6 parole aggiunte.

… l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricoletolto: ,aggiunto: ... alimentari e forestali mettono a disposizione delle regioni, delle province e dei comuni … internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisivetolto: ." aggiunto: e gestori del servizio di telefonia". All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223~art9 · fonte del testo

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