Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che puo' autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al presente articolo senza soluzione di continuita', il CIPE puo' altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto 1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre 2012, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3. 12 I contributi sono erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi; la concessione dei predetti contributi prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00. 11 La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e a 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 11

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

11

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 28 maggio 2014, n. 145 (in G.U. 1a s.s. 4/6/2014, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, commi 3 e 5, "nella parte in cui riserva allo Stato il maggior gettito tributario derivante da tali commi riscosso nell'anno 2013 nell'ambito del territorio della Regione siciliana".

12

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ha disposto (con l'art. 4, comma 8) che "Al fine di consentire la prosecuzione dell'emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione in Abruzzo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' rifinanziata di 250 milioni per l'anno 2014 in termini di sola competenza".

Testo vigente dal 12 novembre 2014

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 145/2014

    Ha colpito questo articolo
    28 maggio 2014

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7- bis , commi 3 e 5, del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 - impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 43 dello statuto ed al principio di leale collaborazione - che destina le maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione delle misure dell'imposta fissa di bollo agli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo e all'incremento del fondo per interventi strutturali di politica economica. Infatti, la lamentata mancanza di una clausola di salvaguardia che rimetta l'applicazione delle disposizione censurate alle procedure di recepimento previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, non tiene conto che, in realtà, le norme di attuazione sono già state adottate, in particolare con l'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965. Pertanto, non chiarendo in che modo la previsione di una clausola di salvaguardia avrebbe potuto impedire il preteso vulnus all'art. 43 dello statuto ed all'invocato principio di leale collaborazione, la ricorrente Regione non ha illustrato adeguatamente le ragioni per le quali le disposizioni impugnate avrebbero violato i parametri costituzionali invocati.

    Art. 7-bis Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 12 novembre 2014

Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 2014 al 12 novembre 2014.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ha disposto (con l'art. 4, comma 8) che "Al fine di consentire la prosecuzione dell'emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione in Abruzzo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' rifinanziata di 250 milioni per l'anno 2014 in termini di sola competenza".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-26;43~art7bis · fonte del testo

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