Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2014. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di presentazione della documentazione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni, utile per l'accesso al finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto articolo 11, e' rideterminato al 31 ottobre 2013. Entro tale ultimo termine, fermi i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni gia' previsti dai commi 7, 7-bis e 9 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 174 del 2012, possono presentare la documentazione utile per accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012.15 Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'accesso ai finanziamenti per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonche' dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013 nei confronti:

  • a)dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo;
  • b)dei soggetti che, hanno gia' utilmente rispettato il termine ultimo del 30 novembre 2012.15 Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nei commi da 1 a 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo il Direttore dell'Agenzia delle entrate provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nonche' dell'articolo 1, comma 371, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, nonche' all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo comunque modalita' di rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del predetto decreto-legge n. 174 del 2012. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e' inserito il seguente: "Sulle contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo". All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160

15

con decorrenza dal 30 giugno 2017

Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il pagamento della rata dei finanziamenti contratti ai sensi del presente articolo, commi 2 e 3, in scadenza il 30 giugno 2016, e' differito per pari importo al 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate dei predetti finanziamenti avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.

Testo vigente dal 21 agosto 2016

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2016

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 2013 al 21 agosto 2016. 2 parole tolte.

… 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo". tolto: 5-ter. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160

    Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il pagamento della rata dei finanziamenti contratti ai sensi del presente articolo, commi 2 e 3, in scadenza il 30 giugno 2016, e' differito per pari importo al 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate dei predetti finanziamenti avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-26;43~art6 · fonte del testo

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