Art. 5-quater — Misure urgenti in seguito al sinistro marittimo nel porto di Genova
In seguito al sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013, al fine di ripristinare l'efficienza e l'operativita' della sala operativa e del centro VTS della Capitaneria di porto - Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati in occasione del suddetto sinistro, comprese le spese di supporto e di logistica per il mantenimento delle condizioni di operativita' e per il ripristino della struttura operativa della locale corporazione dei piloti, nonche' al fine di consentire gli interventi di ripristino di competenza dell'Autorita' portuale di Genova, necessari per garantire le inderogabili attivita' connesse alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima, e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2013 e 2014 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Testo vigente dal 26 giugno 2013
