Art. 4-bis — Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e di emocomponenti e per i congedi di maternità e paternità

All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "guadagni ordinaria" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternita' e paternita' previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151". Ai fini dell'attuazione del comma 1:

  • a)limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione alla donazione di sangue e di emocomponenti, e' autorizzata la spesa di 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017; ai relativi oneri si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
  • b)limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai congedi parentali di maternita' e di paternita', e' autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2013, 3 milioni di euro per l'anno 2014, 5 milioni di euro per l'anno 2015, 8,7 milioni di euro per l'anno 2016 e 11,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Testo vigente dal 31 ottobre 2013

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