Art. 6-bis — Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa e nell'Avvocatura generale dello Stato

Nell'ordinamento della magistratura ordinaria e' istituito il posto di procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del presidente aggiunto della stessa Corte. E' contestualmente soppresso un posto di avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, e' conformemente modificata. Il procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il procuratore generale presso la stessa Corte e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione e' riconosciuto un incremento retributivo pari alla meta' della differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente della stessa Corte. Nell'ordinamento della magistratura amministrativa e' istituito il posto di presidente aggiunto del Consiglio di Stato, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, con conseguente incremento di una unita' nella dotazione organica complessiva. La tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, e' conformemente modificata. Il presidente aggiunto del Consiglio di Stato, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione del Consiglio di Stato, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il presidente del Consiglio di Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al presidente del Consiglio di Stato e' riconosciuto un incremento retributivo pari alla meta' della differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente della stessa Corte. Nell'ordinamento della magistratura contabile sono istituiti il posto di presidente aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello del presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, nonche' il posto di procuratore generale aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello di presidente di sezione della Corte dei conti. Il presidente aggiunto della Corte dei conti, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione della Corte dei conti, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il presidente della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Il procuratore generale aggiunto della Corte dei conti sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il procuratore generale della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Sono contestualmente soppressi due posti di presidente di sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni. La tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni, e' conformemente modificata. Al presidente della Corte dei conti e' riconosciuto un incremento retributivo pari alla meta' della differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente della stessa Corte. Il procuratore generale della Corte dei conti e' parificato a ogni effetto giuridico ed economico al presidente aggiunto della Corte dei conti. Nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato e' istituito il posto di avvocato generale aggiunto, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello del presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione. E' contestualmente soppresso un posto di vice avvocato generale. La tabella A allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 103, e successive modificazioni, e' conformemente modificata. L'Avvocato generale aggiunto sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, l'Avvocato generale dello Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. All'Avvocato generale dello Stato e' riconosciuto un incremento retributivo pari alla meta' della differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente della stessa Corte. 5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa di 614.120 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350

Testo vigente dal 28 febbraio 2004

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urn:nir:stato:decreto.legge:2003-12-24;354~art6bis · fonte del testo

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