Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 179/2005

    Questione infondata
    4 maggio 2005

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera d), e comma 2, e dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, concernenti la previsione della composizione mista della sezione giurisdizionale dello stesso Consiglio, con la partecipazione di quattro componenti “laici”, alla cui designazione provvede il Presidente della Regione; nonché dell'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs n. 373 del 2003, limitatamente alla previsione della possibile permanenza in carica dei membri laici componenti del Consiglio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo; e, derivatamente, dell'art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45, il quale dispone che per assicurare il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, anche mediante potenziamento della sua composizione, è autorizzata la spesa di euro 700.000 a decorrere dall'anno 2004, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 102, primo comma, 108, 113, primo comma, 117, primo e secondo comma, lett. l), 120 e VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione, e agli artt. 14, primo comma, e 23 dello statuto speciale della Regione siciliana. Infatti, la medesima questione è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 316 del 2004 e non risultano profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati nella pronuncia richiamata.

    Art. 6 Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 · Art. 106 cost. · Art. 19 Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 316/2004

    Questione infondata
    4 novembre 2004

    Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, nonché dell’art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 45 del 2004, sollevate in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120, secondo comma e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione. Tali questioni, infatti, incentrate essenzialmente sulla composizione “mista” del Consiglio di giustizia amministrativa prevista dal citato d. lgs. n. 373 del 2003, sono sollevate dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede di trattazione monocratica – per ragioni di “estrema gravità ed urgenza” – di una domanda cautelare, per cui è escluso che il rimettente debba in quella stessa sede verificare la legittimità di norme riguardanti la composizione del collegio giudicante, il quale si deve costituire subito dopo, cioè “nella prima camera di consiglio utile”, per decidere sulla medesima domanda cautelare.

    Art. 6 Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2003-12-24;354~art6 · fonte del testo

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