È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera d), e comma 2, e dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, concernenti la previsione della composizione mista della sezione giurisdizionale dello stesso Consiglio, con la partecipazione di quattro componenti “laici”, alla cui designazione provvede il Presidente della Regione; nonché dell'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs n. 373 del 2003, limitatamente alla previsione della possibile permanenza in carica dei membri laici componenti del Consiglio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo; e, derivatamente, dell'art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45, il quale dispone che per assicurare il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, anche mediante potenziamento della sua composizione, è autorizzata la spesa di euro 700.000 a decorrere dall'anno 2004, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 102, primo comma, 108, 113, primo comma, 117, primo e secondo comma, lett. l), 120 e VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione, e agli artt. 14, primo comma, e 23 dello statuto speciale della Regione siciliana. Infatti, la medesima questione è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 316 del 2004 e non risultano profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati nella pronuncia richiamata.
Art. 6 Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 · Art. 106 cost. · Art. 19 Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali