Art. 4 — Personale di prestito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in relazione alle diversificate e specialistiche esigenze funzionali, puo' continuare ad avvalersi, ((senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato)), di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a tale fine collocato in posizione di comando o in analoga posizione consentita dai rispettivi ordinamenti. Il costo del personale durante il periodo di utilizzazione e' posto a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Testo vigente dal 29 luglio 2004
