Art. 2 — Misure relative alla Croce Rossa ed alla Società Dante Alighieri
Misure relative ((...)) alla Societa' Dante Alighieri (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186)). ((2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Societa' Dante Alighieri e della sua comprovata e pluridecennale notorieta', anche in ambito internazionale, la predetta Societa' e' assimilata, nel rispetto della sua struttura e finalita', alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui alla sezione H del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Conseguentemente, l'attivita' statutaria svolta dalla Societa' alle predette condizioni non si considera attivita' commerciale)) Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico ((della finanza pubblica)).
Testo vigente dal 29 luglio 2004
