Art. 2 — Misure relative alla Croce Rossa ed alla Società Dante Alighieri

Misure relative ((...)) alla Societa' Dante Alighieri (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186)). ((2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Societa' Dante Alighieri e della sua comprovata e pluridecennale notorieta', anche in ambito internazionale, la predetta Societa' e' assimilata, nel rispetto della sua struttura e finalita', alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui alla sezione H del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Conseguentemente, l'attivita' statutaria svolta dalla Societa' alle predette condizioni non si considera attivita' commerciale)) Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico ((della finanza pubblica)).

Testo vigente dal 29 luglio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 luglio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 28 maggio 2004 al 29 luglio 2004. 95 parole tolte, 56 parole aggiunte.

tolto: Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici delle ordinanze commissariali dell'Associazione italiana della Croce Rossa n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003 e n. 1657 dell'8 settembre 2003; la dotazione organica dell'ente rimane provvisoriamente determinata dall'ordinanza commissariale n. 1996 del 24 novembre 2003.aggiunto: Misure relative... alla Societa' Dante Alighieri COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186. 2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Societa' Dante Alighieri e della aggiunto: sua comprovata e pluridecennale notorieta', anche in ambito internazionale, tolto: per la predetta Societa' tolto: non costituisce esercizio di attivita' commerciale lo svolgimento delle proprie attivita' statutarie, nei limiti e alle condizioni di cui al aggiunto: e' assimilata, nel rispetto della sua struttura e finalita', alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui alla sezione H del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. aggiunto: Conseguentemente, l'attivita' statutaria svolta dalla Societa' alle predette condizioni non si considera attivita' commerciale Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico tolto: del bilancio dello Stato aggiunto: della finanza pubblica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2004-05-28;136~art2 · fonte del testo

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