Art. 1 — Limiti per la temperatura degli scarichi termici delle centrali termoelettriche
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 27 OTTOBRE 2003, N. 290
Testo vigente dal 3 ottobre 2003
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 27 OTTOBRE 2003, N. 290
Testo vigente dal 3 ottobre 2003
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2003 al 3 ottobre 2003. 250 parole tolte, 16 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Al fine di garantire la produzione di energia elettrica e la disponibilita' di potenza in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, i limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente all'esercizio delle centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, per un periodo di 75 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono cosi' modificati:
tolto: a) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione;
tolto: b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37 °C;
tolto: c) per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte ed a valle del punto di immissione non deve superare i 4 °C; su almeno meta' di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2 °C;
tolto: d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 27 OTTOBRE 2003, N. 290
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2003-07-03;158~art1 · fonte del testo
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