Art. 1-quinquies — (Disposizioni sugli esami preliminari agli esami di Stato). 1. All'articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame"
Di questo articolo Normattiva, da cui prendiamo i testi, nei suoi dati aperti riporta solo la rubrica: il testo non c'è ancora.
Testo vigente dal 25 novembre 2009
