Art. 4 — Intervento su immobili adibiti a teatri
Articolo abrogato dal d.l. 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2004, n. 128.
Abrogato dal 23 maggio 2004
Articolo abrogato dal d.l. 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2004, n. 128.
Abrogato dal 23 maggio 2004
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3 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1999 al 23 maggio 2004. 240 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: In attesa dell'adozione della legge di disciplina generale dell'attivita' teatrale, e' istituito, nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, il conto speciale per l'aperturadei teatri, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, di proprieta' dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento e' compatibile con eventuali contributi in conto capitale ed e' erogato sulla base di criteri predeterminati dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale di cui al comma 1 e' definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. 2-bis. Le somme del conto speciale sono utilizzate anche per la erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti per le finalita' di cui al comma 1. Le modalita' ed i limiti di erogazione sono stabiliti con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo Alla costituzione delle disponibilita' finanziarie del conto speciale del Fondo d'intervento sono inizialmente destinate lire 25 miliardi, mediante individuazione nell'ambito delle disponibilita' esistenti nel Fondo d'intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819. A tale individuazione, nonche' per ulteriori individuazioni nell'ambito del Fondo predetto, connesse ad esigenze dei settori dello spettacolo, si provvede con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 MARZO 2004, N. 72, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 MAGGIO 2004, N. 128
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1997-03-25;67~art4 · fonte del testo
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