Art. 20-ter — Disposizioni in materia di indennità di mobilità

Il diritto all'indennita' di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e' riconosciuto a coloro che, pur regolarmente iscritti alle liste di mobilita', abbiano presentato oltre i termini previsti la relativa domanda, a condizione che entro il 31 marzo 1992 fossero stati comunque compiuti dagli stessi tutti gli adempimenti necessari. Senza ulteriori oneri, e' erogata l'indennita' spettante al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, maggiorata degli interessi maturati fino al momento dell'erogazione. 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire 2 miliardi per l'anno 1997

Testo vigente dal 25 maggio 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:1997-03-25;67~art20ter · fonte del testo

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