Art. 20-bis — Funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici
Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono svolte secondo le procedure gia' regolanti l'attivita' dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. 2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 1, del decreto- legge 3 giugno 1996, n. 304; dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335; dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443; dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.670
Testo vigente dal 25 maggio 1997
