Art. 12 — Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri
Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e' raddoppiato il termine di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, ed e' ridotta della meta' la somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 758 del 1994.
Testo vigente dal 25 maggio 1997
