I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo assiste il collegio dei revisori. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 dell'articolo 4 della legge 19 marzo 1942, n. 365. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il personale addetto ai teatri gestiti dall'ETI continua ad essere disciplinato dalla contrattazione collettiva di diritto privato ed e' escluso dalla normativa della legge 20 marzo 1975, n. 70 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-12-14;836~art7 · fonte del testo

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