Art. 9 — Disposizioni in materia di equalizzatore
Sono abrogati:
- a)il comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b)il comma 12 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- c)il comma 15 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- d)il comma 13 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- e)il comma 2 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi e delle minusvalenze, differenziali negativi e oneri realizzati a decorrere dal 4 agosto 2001, nonche' per i redditi di capitale di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, percepiti a decorrere dalla stessa data. Fino alla data del 3 agosto 2001 restano in vigore e continuano ad applicarsi con decorrenza 1 gennaio 2001 gli elementi di rettifica delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria, nonche' di taluni redditi di capitale individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto a titolo di ritenuta o di imposta sostitutiva.
Testo vigente dal 25 novembre 2001
