Art. 1 — Sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi in pendenza dell'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana degli Stati esteri

((Fino al 31 dicembre 2012)), l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero e' sospesa di diritto qualora lo Stato estero abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all'accertamento della propria immunita' dalla giurisdizione italiana, in relazione a controversie oggettivamente connesse a detti titoli esecutivi. La sospensione dell'efficacia cessa con la pubblicazione della decisione della Corte. I procedimenti esecutivi e/o conservativi basati sui titoli la cui efficacia e' sospesa ai sensi del comma 1 non possono essere proposti e se proposti sono sospesi. La sospensione opera di diritto ed e' rilevata anche d'ufficio dal giudice. A tale fine, prima di adottare provvedimenti esecutivi o conservativi nei confronti di uno Stato estero, il giudice accerta se sia pendente un giudizio per l'accertamento dell'immunita' dalla giurisdizione italiana, anche mediante richiesta di informazioni al Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso ed ai titoli esecutivi perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 28 febbraio 2012

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2010 al 28 febbraio 2012. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Fino al 31 dicembre tolto: 2011 aggiunto: 2012, l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato esterotolto: ... e' sospesa di diritto qualora lo Stato esterotolto: ... abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all'accertamento della … fine, prima di adottare provvedimenti esecutivi o conservativi nei confronti di uno Stato esterotolto: ..., il giudice accerta se sia pendente un giudizio per l'accertamento dell'immunita' dalla giurisdizione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2010-04-28;63~art1 · fonte del testo

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