Articolo abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 12 agosto 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 12 agosto 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 2004 al 12 agosto 2006. 298 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' sostituito dal seguente: "5. Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e' istituita una commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, composta da trentacinque membri, oltre al presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti, qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuri-diche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione e' integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalita' per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nei limiti delle risorse stanziate, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il funzionamento della commissione medesima. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la Commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria.".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2003-11-14;315~art2 · fonte del testo
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