Art. 4-bis — Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping
A decorrere dal 1º settembre 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dal presente articolo, deve essere effettuata dal cedente in modalita' elettronica. Al fine di garantire l'interoperabilita' tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization) e di consentire la piena operativita' di tale sistema in tutto il territorio nazionale, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabiliti modalita' e contenuti semplificati di fatturazione per la cessione dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ((Al fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell'imposta pagata sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalita' di semplificazione delle procedure di evasione delle richieste di rimborso dell'IVA, contestualmente all'uscita dal territorio doganale, prevedendo un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse ai sensi del comma 1 del presente articolo intestate al medesimo cessionario, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali)). Al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "a norma dell'articolo 21" sono soppresse. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo e' soppresso. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la riduzione del debito pubblico.
Testo vigente dal 1 gennaio 2026 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
