Art. 25-septies — Disposizioni in materia di commissariamenti delle regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario

[1]All'articolo 1, comma 395, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il primo periodo e' soppresso;
  • b)al secondo periodo, le parole: "per le medesime regioni" sono sostituite dalle seguenti: "per le regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222". Al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)nell'alinea, al primo periodo, le parole: "e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,";
  • b)nell'alinea, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il commissario ad acta deve possedere qualificate e comprovate professionalita' nonche' specifica esperienza di gestione sanitaria ovvero aver ricoperto incarichi di amministrazione o direzione di strutture, pubbliche o private, aventi attinenza con quella sanitaria ovvero di particolare complessita', anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della tutela della legalita'." c)

[2]la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) il comma 84-bis e' abrogato". Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche agli incarichi commissariali in atto, a qualunque titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente il Consiglio dei ministri provvede entro novanta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 79, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla nomina di un commissario ad acta per ogni regione in cui si sia determinata l'incompatibilita' del commissario, il quale resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario ad acta. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

9

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre - 4 dicembre 2019, n. 247 (in G.U. 1ª s.s. 11/12/2019, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25-septies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136".

Testo vigente dal 12 dicembre 2019

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 247/2019

    Ha colpito questo articolo
    4 dicembre 2019

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-septies del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, che disciplina la procedura di commissariamento regionale correlata ai piani di rientro delle spese sanitarie. Alla stregua della composita evoluzione del quadro normativo in materia, può dedursi che l'art. 4, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007, originario "titolo" di commissariamento della Regione Molise, non si è "inalveato" all'interno della più "matura" e completa disciplina dei commissariamenti dettata dalla legge n. 191 del 2009. Occorre infatti rilevare che i commissariamenti più antichi - come nel caso di specie - non hanno subito una sorta di "novazione" sul versante della legislazione applicabile, in quanto la base normativa dalla quale ha tratto origine l'intervento sostitutivo dello Stato è rimasta intatta nella sua perdurante produzione di effetti, al punto che ha formato oggetto di espresso richiamo proprio - e da ultimo - ad opera della norma impugnata. A prescindere, dunque, dalla validità della tesi secondo la quale dalla eventuale incostituzionalità deriverebbe una sorta di "reviviscenza retrograda", che generebbe l'automatico riespandersi delle disposizioni previgenti alle varie novelle con portata abrogatrice - tesi che non potrebbe comunque condividersi, in considerazione del fatto che le varie modifiche succedutesi nel tempo non sono state di abrogazione pura e semplice - è assorbente rilevare che l'interesse al ricorso risulta asseverato dal fatto che la eventuale rimozione della incompatibilità, introdotta dalla disposizione impugnata, lascerebbe inalterato, per le Regioni commissariate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007, il quadro normativo previgente, con la conseguente possibilità di designare o mantenere, quale commissario ad acta, la persona che rivesta un incarico istituzionale presso la Regione commissariata.

    Art. 25-septies Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 220/2020

    Questione inammissibile
    20 ottobre 2020

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta mancanza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - promosse, in riferimento agli artt. 3, 77, 97, 114, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma , e 120 Cost., dalla Regione Campania - dell'art. 25- septies , commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018, che dispongono la incompatibilità del conferimento e del mantenimento dell'incarico di commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario delle Regioni rispetto all'espletamento di incarichi istituzionali presso la Regione soggetta a commissariamento, sancendo l'applicabilità di tale incompatibilità anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Le norme impugnate sono già state rimosse dall'ordinamento con efficacia ex tunc , poiché, successivamente alla proposizione del ricorso, la sentenza n. 247 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero art. 25- septies . ( Precedenti citati: sentenze n. 247 del 2019 e n. 138 del 2014; ordinanze n. 54 del 2013 e n. 206 del 2012 ).

    Art. 25-septies Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria · Art. 3 cost. · Art. 77 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 221/2020

    Altra decisione
    20 ottobre 2020

    È dichiarato estinto il processo - per rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - relativo alla questione di legittimità costituzionale, promossa con ricorso della Regione Lazio, dell'art. 25- septies , commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018, concernente l'incompatibilità - anche per gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione - del conferimento e del mantenimento dell'incarico di commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario delle Regioni rispetto all'espletamento di incarichi istituzionali presso la Regione soggetta a commissariamento.(Nella specie, la rinuncia fa seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata con la sentenza n. 247 del 2019 e all'uscita della Regione Lazio dal commissariamento, con rientro della stessa nella gestione ordinaria della sanità). La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

    Art. 25-septies Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria · Art. 114 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 2018 al 12 dicembre 2019.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre - 4 dicembre 2019, n. 247 (in G.U. 1ª s.s. 11/12/2019, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25-septies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119~art25septies · fonte del testo

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