Art. 40-bis — Norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2025, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalita' di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non puo' eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:

  • a)anno 2021: 40 per cento dei veicoli circolanti;
  • b)anno 2022: 30 per cento dei veicoli circolanti;
  • c)anno 2023: 20 per cento dei veicoli circolanti;
  • d)anno 2024: 10 per cento dei veicoli circolanti. A decorrere dal 1° gennaio 2026, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non e' consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128. ((2-bis. Dal divieto di circolazione di cui al comma 2 sono altresi' esclusi i rotabili che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano in servizio da almeno venticinque anni))

Testo vigente dal 21 agosto 2024

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 25 dicembre 2019 al 21 agosto 2024. 1 parola tolta, 33 parole aggiunte.

d) anno 2024: 10 per cento dei veicoli circolanti. tolto: 2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non … storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128aggiunto: . 2-bis. Dal divieto di circolazione di cui al comma 2 sono altresi' esclusi i rotabili che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano in servizio da almeno venticinque anni

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124~art40bis · fonte del testo

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