Art. 40-bis — Norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile
Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2025, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalita' di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non puo' eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:
- a)anno 2021: 40 per cento dei veicoli circolanti;
- b)anno 2022: 30 per cento dei veicoli circolanti;
- c)anno 2023: 20 per cento dei veicoli circolanti;
- d)anno 2024: 10 per cento dei veicoli circolanti. A decorrere dal 1° gennaio 2026, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non e' consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128. ((2-bis. Dal divieto di circolazione di cui al comma 2 sono altresi' esclusi i rotabili che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano in servizio da almeno venticinque anni))
Testo vigente dal 21 agosto 2024
