Art. 32 — Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17
((1. All'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "a titolo personale" sono aggiunte le seguenti: ". Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1;")) ((1-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
- a)quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- b)quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157)). Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore ((del presente articolo)), ((per effetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea)) del 14 marzo 2019, causa C-449/17. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e' ((abrogata)) la lettera q). Per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono, fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° gennaio 2020.
Testo vigente dal 25 dicembre 2019
