All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

  • a)al comma 39, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonche' da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di ((complementarita')), ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli indicati nel primo periodo.";
  • b)al comma 40 la parola "terzo" e' sostituita dalla seguente: "quarto";
  • c)il comma 42-ter e' abrogato. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:
  • a)per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per i periodi d'imposta per i quali le opzioni, di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016;
  • b)per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni, di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016. ((Le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 continuano ad applicarsi, comunque non oltre il 30 giugno 2021,)) relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014. Con decreto del ((Ministro)) dello sviluppo economico, di concerto con il ((Ministro)) dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di revisione del ((decreto del Ministro dello sviluppo economico)) 30 luglio 2015 recante le disposizioni di attuazione dei commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta con le disposizioni recate ai commi 1, 2 e 3 ((del presente articolo)) nonche' di stabilire le modalita' per effettuare lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa.

Testo vigente dal 24 giugno 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 giugno 2017

Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 2017 al 24 giugno 2017. 9 parole tolte, 16 parole aggiunte in 2 capoversi.

… ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di tolto: complementarieta' aggiunto: complementarita', ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti …

… della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016. tolto: Si applicano le aggiunto: Le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 tolto: e, comunque, aggiunto: continuano ad applicarsi, comunque non oltre il 30 giugno 2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014. Con decreto del tolto: Ministero aggiunto: Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il tolto: Ministero aggiunto: Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto tolto: interministeriale aggiunto: del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2015 recante le disposizioni di attuazione dei commi da 37 a … la normativa ivi contenuta con le disposizioni recate ai commi 1, 2 e 3 aggiunto: del presente articolo nonche' di stabilire le modalita' per effettuare lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50~art56 · fonte del testo

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