1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessita' e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, e' sospeso, previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti, presentato dal concessionario entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, da approvare entro il 31 agosto 2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di attuazione della presente disposizione, nonche' la regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo e' destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A., per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresi' ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS S.p.A.

Testo vigente dal 24 giugno 2017

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 181/2019

    Questione infondata
    16 luglio 2019

    È dichiarata inammissibile, per tardività, la costituzione di Strada dei Parchi spa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52- quinquies del d.l. n. 50 del 2017, come convertito. L'atto di costituzione è stato depositato oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio, previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Per costante giurisprudenza costituzionale, il termine previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale deve essere ritenuto perentorio e non ordinatorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta dopo la sua scadenza è inammissibile ( Precedenti citati: sentenze n. 99 del 2018, n. 128 del 2014, n. 303 del 2010, n. 263 del 2009, n. 215 del 2009, n. 250 del 2008 e n. 107 del 2006 ).

    Art. 52-quinquies Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo · Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 128/2018

    Questione infondata
    13 giugno 2018

    Sono dichiarate inammissibili, per mancata corrispondenza tra la deliberazione dell'organo legittimato all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, nonché per difetto di ridondanza sulle competenze regionali, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Abruzzo in riferimento agli artt. 3 e 117, sesto comma, Cost., dell'art. 52-quinquies del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017, che detta norme sui lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, prevedendo che l'approvazione del relativo piano avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), attraverso il quale sono definite le modalità di attuazione della disposizione e la regolazione di un periodo transitorio. Nella deliberazione della Giunta regionale autorizzativa del ricorso si afferma che la disposizione censurata verte negli ambiti di potestà legislativa concorrente della protezione civile, governo del territorio e grandi reti di trasporto, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., nonché violi anche l'art. 118 Cost. in quanto contrasta con l'esigenza di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative nelle singole materie di riferimento. Nel ricorso, invece, le censure fanno più ampio riferimento agli artt. 3 e 117, terzo e sesto comma, Cost., nonché ai «principi emersi dalla giurisprudenza costituzionale sulla leale collaborazione e sussidiarietà». Inoltre, il motivo del ricorso relativo all'irragionevolezza è inammissibile anche perché non è sostenuto dall'interesse della Regione a ricorrere, riguardando essenzialmente l'asserito pregiudizio che la disposizione censurata arrecherebbe alla società concessionaria, senza che ci sia alcuna diretta ridondanza sulle competenze legislative, regolamentari o amministrative della Regione. Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via principale deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto d'impugnazione, poiché l'omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all'impugnazione comporta l'esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso. ( Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2017, n. 239 del 2016, n. 110 del 2016, n. 46 del 2015 e n. 198 del 2012 ). Spetta alla parte ricorrente la più puntuale indicazione dei parametri del giudizio, giacché la discrezionalità della difesa tecnica ben può integrare una solo parziale individuazione dei motivi di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2017, n. 228 del 2017, n. 290 del 2009, n. 365 del 2007, n. 98 del 2007 e n. 533 del 2002 ).

    Art. 52-quinquies Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo · Art. 3 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50~art52quinquies · fonte del testo

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