L'Autorita' nazionale anticorruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ((ed economico)) del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. ((In sede di prima applicazione, e comunque per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento che disciplina l'ordinamento giuridico ed economico del personale,)) Il trattamento economico del personale dell'Autorita' non puo' eccedere quello gia' definito in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016. ((A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti l'Autorita' nazionale anticorruzione, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative, puo' adeguare il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse disponibili per tale finalita', sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato)). Dall'attuazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 1 gennaio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2017 al 1 gennaio 2018. 93 parole aggiunte.

L'Autorita' nazionale anticorruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico aggiunto: ed economico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. aggiunto: In sede di prima applicazione, e comunque per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento che disciplina l'ordinamento giuridico ed economico del personale, Il trattamento economico del personale dell'Autorita' non puo' eccedere quello gia' definito in … ad applicarsi il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016aggiunto: . A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti l'Autorita' nazionale anticorruzione, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative, puo' adeguare il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse disponibili per tale finalita', sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Dall'attuazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50~art52quater · fonte del testo

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