Art. 19-septies — Disposizioni per garantire l'autonomia del Garante del contribuente

A decorrere dal 1º gennaio 2018:

  • a)i commi 404 e 405 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati;
  • b)il comma 4 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' sostituito dal seguente: "4. Per ogni Garante il compenso mensile lordo e' fissato in euro 2.788,87. Al Garante del contribuente che risiede in un comune diverso da quello in cui ha sede l'organo compete il rimborso delle spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione alle relative sedute. Analogo trattamento compete per gli accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli in cui ha la residenza il Garante". Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 474.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Agli oneri valutati di cui al comma 2 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Testo vigente dal 6 dicembre 2017

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urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148~art19septies · fonte del testo

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