Art. 17-bis — Disposizioni in materia di competenze dei comuni relativamente ai siti di importanza comunitaria
All'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Al fine di consentire ai comuni l'acquisizione delle risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la competenza per i provvedimenti ivi previsti e' esercitata dal comune nel cui territorio devono essere eseguiti gli interventi previsti dal citato comma 1, anche quando il sito ricade nel territorio di piu' comuni, assicurando l'adeguata competenza nell'effettuazione delle valutazioni".
Testo vigente dal 6 dicembre 2017
