Art. 3-ter — Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali e utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche

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All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2025". In considerazione delle difficolta' determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, ((negli anni 2023 e 2024)), gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedano la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza ((negli anni 2023 e 2024)), con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione puo' avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

Testo in vigore dal 29 febbraio 2024 al 25 febbraio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2023 al 29 febbraio 2024. 4 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… al 2025". In considerazione delle difficolta' determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, tolto: nell'anno 2023 aggiunto: negli anni 2023 e 2024, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale … sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza tolto: nell'anno 2023 aggiunto: negli anni 2023 e 2024, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione puo' avvenire anche …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198~art3ter · fonte del testo

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