Art. 22-ter — Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224
All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: "per i dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per gli undici anni".
Testo vigente dal 28 febbraio 2023
