Art. 1-ter — Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione
Al fine di favorire la piu' ampia digitalizzazione dei servizi e delle attivita' della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 30 giugno 2024. e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato gia' raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purche' detti strumenti non siano gia' stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla societa' Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettivita' del Sistema pubblico di connettivita', il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono prorogati al ((31 dicembre 2026)). Al raggiungimento dell'importo complessivo massimo del contratto quadro per servizi di connettivita' del Sistema pubblico di connettivita' SPC2, tutti i servizi che formano oggetto dello stesso sono incrementati, alle medesime condizioni, in misura pari al 50 per cento dell'importo complessivo massimo iniziale, fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nei limiti dei relativi importi complessivi residui, i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla societa' Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati su richiesta della singola amministrazione contraente, alle medesime condizioni, sino al ((31 dicembre 2026)) e nella misura strettamente necessaria a dare continuita' ai predetti servizi, fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario da esercitare entro quindici giorni dalla richiesta dell'amministrazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 31 dicembre 2025
