Art. 4 — Disposizioni varie
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 20 MARZO 1998, N. 52)). ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 20 MARZO 1998, N. 52)). All'art. 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 2, le parole: "durata di quattro mesi", sono sostituite dalle seguenti: "durata massima di tre mesi";
- b)al comma 4, lettera b), le parole: "con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;" sono sostituite dalle seguenti: "con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento;". Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Testo vigente dal 22 marzo 1998
