Art. 12 — Gestioni commissariali delle province
Articolo soppresso dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.
Abrogato dal 16 ottobre 2013
Articolo soppresso dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.
Abrogato dal 16 ottobre 2013
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 4, della legge della Regione Sardegna 28 giugno 2013, n. 15; 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 12, commi 3 e 4, del d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119), impugnati - in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 118, prima parte, Cost., nonché agli artt. 3, prima parte, e 43 dello statuto della Regione Sardegna - nella parte in cui dette norme comportano il prolungamento sine die del commissariamento della provincia di Cagliari e sua finalizzazione anche ad interventi eccedenti la gestione ordinaria. Nelle more del giudizio è, infatti, intervenuta la legge regionale n. 2 del 2016 che, innovando la precedente disciplina sui punti oggetto di censura, ha introdotto la disciplina organica complessiva delle autonomie locali della Sardegna (alla cui approvazione ed entrata in vigore era subordinato il funzionamento del commissario straordinario provinciale) ed ha, in particolare, compiutamente riorganizzato le circoscrizioni provinciali, anche per il profilo della nuova disciplina relativa alla decadenza del commissario straordinario della Provincia di Cagliari, individuandone il termine massimo di permanenza in carica e limitandone le funzioni a quelle strettamente necessarie alla gestione ordinaria. Alla luce di tale ius superveniens , si rende opportuna la restituzione degli atti al rimettente perché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.
Art. 12 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 · Art. 3 Statuto speciale per la Sardegna · Art. 43 Statuto speciale per la Sardegna
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2013
Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 2013 al 16 ottobre 2013. 223 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono, altresi', fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai commissari straordinari di cui al comma 1. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonche' quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della citata legge n. 228 del 2012 in materia di commissariamento si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato o di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengano in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014. Fino al 30 giugno 2014 e' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare minori entrate ne' nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-14;93~art12 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.