Art. 15 — Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali

Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: «sulla base di elementi di fatto», sono inserite le seguenti: «, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonche' dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla ((vigente normativa))»;
  • b)all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilita' dei relativi dispositivi, anche con le modalita' di controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.».

Testo vigente dal 22 aprile 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 22 aprile 2017

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 2017 al 22 aprile 2017. .

… all'articolo 2, nonche' dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativatolto: ,»;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-20;14~art15 · fonte del testo

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