Art. 15 — Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali
Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: «sulla base di elementi di fatto», sono inserite le seguenti: «, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonche' dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla ((vigente normativa))»;
- b)all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilita' dei relativi dispositivi, anche con le modalita' di controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.».
Testo vigente dal 22 aprile 2017
