Art. 38 — Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali

All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma 2-bis» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al primo periodo.». 2. All'articolo 101, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

  • a)abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate: I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali; II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;
  • b)abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica: I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie; II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale; III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche; IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;
  • c)abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali; 2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore ((della presente disposizione)), anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2-bis).".

Testo vigente dal 7 aprile 2012

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Che cosa è cambiato dal 7 aprile 2012

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 2012 al 7 aprile 2012. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore tolto: del presente decreto aggiunto: della presente disposizione, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2-bis).".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5~art38 · fonte del testo

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