Art. 4-bis — Limite di durata dei tirocini extracurriculari
((Dopo il comma 726 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' inserito il seguente: "726-bis. La durata massima dei tirocini extracurriculari di cui ai commi da 720 a 726 non puo' eccedere il limite di dodici mesi complessivi per ciascun gruppo di imprese, fermi restando gli altri limiti previsti dalla legislazione vigente")).
Testo vigente dal 28 giugno 2026
